CORONAVIRUS: DPCM 8 MARZO, ISOLATO IL NORD ITALIA
ROMA - Pubblicato nella notte il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 8/3/20) che in cinque articoli dispone nuove norme di emergenza per contenere il diffondersi del Coronavirus. Il primo articolo riguarda le zone più colpite, cioè: l'intera Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nelle quali bisogna evitare ogni spostamento in entrata e in uscita. E' raccomandato alle persone con febbre e malattie respiratorie di rimanere a casa. E' assolutamente vietato uscire di casa per i casi positivi al virus.
Negli articoli 2 e 3 sono previste le misure da adottare sull'intero territorio nazionale, con sospensione di tutte le manifestazioni e attività che prevedono assembramenti, compresi matrimoni e funerali.
Bar e ristoranti restano aperti con obbligo di distanza di almeno un metro tra gli avventori, mentre è previste la chiusura per cinema, teatri, scuole da ballo, pub e locali assimilati pubblici e privati, musei compresi.
Sospesi eventi di ogni disciplina sportiva in luogo aperto al pubblico, consentite le competizioni e gli allenamenti a porte con l'obbligo per le società di compiere frequenti controlli sanitari.
Le scuole restano chiuse fino al 15 marzo, tranne i corsi attinenti alla formazione sanitaria, purché venga mantenuta la distanza di sicurezza. Sospesi viaggi istruzione. Attivata la didattica sul web.
L'ingresso al pronto soccorso cambia nelle modalità con percorsi differenti per chi presenza di sintomatologie riferibili al Covid-19 e la normale attività di soccorso. Nessun accesso per gli accompagnatori.
limitazioni anche per le visite negli ospedali
Anche nelle regioni meno a rischio è assolutamente vietato ai soggetti positivi al virus uscire dalla propria abitazione. Obbligatorio per chi è rientrato in Italia dal 23 febbraio in poi, da un paese considerato a rischio dall'OMS, di comunicarlo al proprio medico di famiglia o all'azienda sanitaria.
All'articolo 4 sono previste misure di monitoraggio da parte delle prefetture e la sanzione (art. 650 c.p.) per l'inosservanza delle disposizioni del decreto.
All'articolo 5 si dispone la durata degli effetti del decreto fino al 3 aprile, estendendone l'applicazione a tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, come la Sardegna.
Il decreto contiene anche un allegato con le misure igienico sanitario.
di seguito il testo completo del DPCM dell'8 marzo 2020
9612-DPCM_20200308